Art. 6 · Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

Art. 6

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Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

In vigore dal 1 ago 2013
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente: « (Determinazione preliminare e finale). - 1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all', comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione di cui all', commi 2 e 3. Lo schema è corredato dalla relativa documentazione. 2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro quindici giorni. 3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.».
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