Art. 5 · Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

Art. 5

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Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

In vigore dal 1 ago 2013
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente: « (Modalità di presentazione della domanda). - 1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformità al modello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Alle domande devono essere allegate la documentazione di cui all', comma 4, e la relazione tecnica di cui all', comma 2. 2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». 2. Dopo l' è inserito il seguente: «Art. 6-bis (Cause di esclusione). - 1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all' le domande: a) pervenute dopo il termine fissato dall', comma 2; b) relative a interventi non rientranti nelle categorie di cui all', comma 1; c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all', comma 4, e all', commi 2-bis e 2-ter.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-26;82#art-5