Art. 2
2 / 11Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
In vigore dal 1 ago 2013
Modifiche all' del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:
« (Requisiti soggettivi). - 1. Possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all', le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro.
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni;
c) agire in base a uno Statuto che comprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all';
d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;
g) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;
h) non avere riportato condanna, ancorchè non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione.
3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalità dello Statuto allegato in copia; quanto alla lettera g) con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacità finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e), f) ed h) con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all', comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non può essere accolta, se non è conforme allo schema di cui all'Allegato A o se la documentazione allegata è mancante o incompleta.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-26;82#art-2