Art. 3
3 / 7Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
In vigore dal 22 feb 2014
1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell', i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere nè il coniuge nè un parente fino al quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere nè coniuge nè parente fino al quarto grado.
1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;75#art-3