Titolo II
Art. 4
4 / 19Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
In vigore dal 9 lug 2013
1. L'accesso alle aree funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nonché alla qualifica di funzionario di amministrazione negli enti pubblici di ricerca, avviene, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti, tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Per il comparto scuola, università ed AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. Per la quota del cinquanta per cento dei posti messa a concorso dalle singole amministrazioni restano ferme le disposizioni legislative speciali.
2. I bandi di concorso per l'ammissione ai corsi-concorso indicano, tra l'altro:
a) il titolo di studio di ammissione al concorso: i candidati non dipendenti pubblici devono essere in possesso almeno della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; i candidati già dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere in possesso almeno della laurea triennale con esperienza professionale almeno triennale nell'ambito della pubblica amministrazione;
b) il numero degli allievi da ammettere al corso-concorso selettivo, pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in base al Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici;
c) le diverse classi di concorso, determinate in funzione dei profili professionali;
d) i criteri relativi alle prove concorsuali consistenti in due prove scritte, eventualmente precedute da una prova preselettiva, e una prova orale che comprende un colloquio diretto ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera comunitaria tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi, degli esami conclusivi della fase di formazione iniziale e degli esami finali sono nominate dalle Scuole del Sistema unico che bandiscono i concorsi.
4. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi sono approvate dalle Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica e sono pubblicate sul sito internet della Scuola nazionale dell'amministrazione e delle altre Scuole del Sistema unico. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;70#art-4