Art. 12 · Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico
Titolo II

Art. 12

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Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico

In vigore dal 9 lug 2013
Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico 1. Le attività di formazione di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici non economici sono prioritariamente svolte tramite le Scuole di cui all' rientranti nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica. 2. Le amministrazioni e gli enti possono direttamente rivolgersi, previo nulla osta del Comitato di cui all', a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico soltanto qualora l'esigenza formativa specifica non possa essere soddisfatta nell'ambito della formazione gratuita inserita nel Programma triennale di cui all' e l'offerta del soggetto esterno risulti più conveniente e vantaggiosa delle attività di formazione con oneri a carico degli enti richiedenti inserite nella medesima programmazione triennale. 3. La scelta dei soggetti esterni avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;70#art-12