Art. 5 · Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Art. 5

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Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

In vigore dal 19 giu 2013
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62#art-5