Art. 3
3 / 9Risorse finanziarie
In vigore dal 23 apr 2013
1. Le risorse finanziarie destinate alla gestione della flotta aerea sono individuate nella tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'emanazione del presente regolamento, le risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, attualmente allocate nella missione "Soccorso Civile" - programma "Protezione Civile" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnate al pertinente programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Nelle more dell'effettivo subentro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nella gestione operativa e logistica della flotta aerea, il Dipartimento della protezione civile impiega le risorse di cui al comma 2, per far fronte agli oneri derivanti dai rapporti contrattuali in essere per prestazioni dovute a decorrere dal 1° gennaio 2013. Le eventuali residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, relative all'esercizio finanziario 2013, sono trasferite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per la prosecuzione delle attività di gestione della flotta aerea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-05;40#art-3