Art. 3 · Composizione del Comitato tecnico sanitario

Art. 3

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Composizione del Comitato tecnico sanitario

In vigore dal 1 gen 2016
1. Il Comitato tecnico sanitario è nominato con decreto del Ministro della salute ed è così composto: a) cinquantanove membri designati dal Ministro della salute; b) due membri designati dal Ministro dell'economia e della finanze; c) un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico; d) un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) un membro designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; f) due membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; g) un membro designato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; h) due membri designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; i) un membro designato dal Ministro dell'interno; l) un membro designato dal Ministro degli affari esteri; m) quattro membri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri; n) trentaquattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; o) due membri designati dall'Istituto superiore di sanità; p) un membro designato dall'Agenzia italiana del farmaco; q) un membro designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; r) un membro designato dall'Agenzia nazionale per la protezione ambientale; s) un membro designato dal CONI; t) un membro designato dal Comando carabinieri per la tutela della salute; u) il direttore del Centro nazionale sangue; v) quattro rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, rappresentative a livello nazionale; z) due rappresentanti delle associazioni dei pazienti emopatici e politrasfusi; aa) due rappresentanti delle società scientifiche del settore trasfusionale; bb) un membro designato dalla Federazione delle Società medico-scientifiche italiane; cc) un membro designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; dd) un membro designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); ee) trentatrè rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore della lotta contro l'AIDS. 2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro della salute o, per sua delega, dal Capo del competente Dipartimento del Ministero della salute. 3. Il Comitato di cui al comma 1 opera presso il competente Dipartimento del Ministero della salute, che ne assicura i lavori di segreteria, anche avvalendosi delle direzioni generali ad esso afferenti. 4. Il Ministro della salute può nominare un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tale caso la richiesta di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri supplenti non comporta oneri aggiuntivi.

Note all'articolo

  • La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 565, alinea) che le presenti modifiche decorrono "dalla costituzione della Commissione di cui al comma 556".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-28;44#art-3