Art. 15 · Costituzione, ricostituzione e funzionamento degli organi collegiali e degli altri organismi

Art. 15

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Costituzione, ricostituzione e funzionamento degli organi collegiali e degli altri organismi

In vigore dal 12 mag 2013
Costituzione, ricostituzione e funzionamento degli organi collegiali e degli altri organismi 1. I decreti di costituzione degli organi collegiali di cui all', nonché quelli di ricostituzione degli altri organi collegiali e degli altri organismi di cui al presente regolamento sono emanati entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. 2. Gli organi collegiali e gli altri organismi previsti dal presente provvedimento durano in carica tre anni, rinnovabili alla scadenza. 3. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento di ogni organo collegiale e di ogni altro organismo previsti dal presente regolamento.
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