Art. 12 · Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

Art. 12

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Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

In vigore dal 12 mag 2013
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all', comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, svolge le funzioni ivi previste ed è così composto: a) tre rappresentanti del Ministero della salute; b) tre esperti designati dal Ministro della salute; c) quattro esperti delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano; d) tre esperti designati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 2. La composizione del Nucleo di cui al comma 1 può essere integrata da esperti, nominati dal Ministro della salute, in ragione della specificità dei temi da affrontare, nei limiti consentiti dalla risorse disponibili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-28;44#art-12