Art. 28
Statuto tipo degli Aero Club locali federatiTitolo III

Art. 28

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In vigore dal 4 giu 2013
L'attività sportiva è definita ai sensi dell' dello Statuto dell'Aero Club d'Italia. Ogni anno, entro i termini indicati dall'Aero Club d'Italia, l'Aero Club locale sottopone allo stesso Aero Club d'Italia le proposte concernenti l'attività sportiva, per il loro coordinamento nel quadro dell'attività sportiva nazionale. Il Presidente dell'Aero Club locale propone all'Aero Club d'Italia, per la successiva nomina da parte del Consiglio Federale, i nominativi dei Giudici Sportivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53#art-std-28