Art. 25
Statuto tipo degli Aero Club locali federatiTitolo III

Art. 25

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In vigore dal 4 giu 2013
I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di Credito, scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima trasparenza. I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente o di un suo delegato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53#art-std-25