Art. 9
Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo III

Art. 9

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In vigore dal 4 giu 2013
Gli Aero Club Locali sono soggetti di diritto privato e possono assumere la forma di Associazione, di Società a responsabilità limitata (s.r.l.) o di Società Cooperativa a responsabilità limitata (S.c.a r.l.), fermo restando il principio dell'assenza dei fini di lucro, dell'intrasmissibilità delle quote, del divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad Associazioni o Società analoghe in caso di scioglimento. Possono appartenere agli Aero Club Locali costituiti nella forma di Società a responsabilità limitata (S.r.l.) o di Società Cooperativa a responsabilità limitata (S.c.a r.l.) esclusivamente i soci. Le modalità di assegnazione paritaria delle quote e le modalità di assegnazione paritaria, in relazione alle vicende dei singoli partecipanti, debbono essere definite nello statuto dell'Aero Club Locale. Il Consiglio Federale valuta la congruità degli statuti di detti Enti alla luce dei principi generali del presente statuto. Gli Aero Club Locali hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'Aero Club d'Italia, e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto. Tuttavia essi, nel sottoporre le proposte concernenti la loro attività agonistica ai sensi del precedente n. 6, debbono dimostrare di possedere i mezzi occorrenti per lo svolgimento di tali attività.
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