Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo I
Art. 4
4 / 86In vigore dal 4 giu 2013
Per il conseguimento degli scopi di cui all', l'Aero Club d'Italia:
1. può partecipare, presso le amministrazioni e gli enti competenti, ai lavori relativi alla creazione di nuove norme, anche regolamentari, o alla modifica di quelle esistenti, in materia di attività aeronautica;
2. realizza, promuove e favorisce la costruzione, l'apprestamento e la gestione di aeroporti civili e privati e la costituzione di aerocentri da turismo e sport;
3. istituisce ed organizza scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo di ogni tipo e livello e di ogni altra attività aeronautica;
4. promuove e favorisce l'istituzione di scuole civili regionali di pilotaggio e di addestramento al volo e agli altri sport aeronautici;
5. esamina ed approva i programmi e i regolamenti delle pubbliche manifestazioni aeronautiche e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento; provvede agli altri adempimenti di cui alla Legge 29 maggio 1954, n. 340;
6. sovraintende alle competizioni aeronautiche, organizzando e controllando le relative gare e manifestazioni nazionali e internazionali;
7. controlla e omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive proprie e della Federazione Aeronautica Internazionale; presenta alla F.A.I. le proposte di omologazione dei primati internazionali;
8. raccoglie materiale bibliografico, storico e statistico di carattere aeronautico civile; compie studi e progetti nel settore aeronautico civile, turistico, sportivo e storico;
9. collabora con le Università ed altri Istituti di ricerca per studi in materia aeronautica;
10. promuove intese con imprese di qualunque tipo per lo sviluppo del settore aeronautico;
11. cura, quale unico interlocutore, i rapporti con le Amministrazioni dello Stato per tutte le attività aeronautiche rientranti nella propria competenza;
12. a richiesta delle parti, ed in ogni caso di contrasto fra Enti federati, funziona da arbitro per dirimere controversie nel campo dell'aviazione turistica e sportiva;
13. gestisce servizi di esazione di diritti e svolge altri incarichi che siano ad esso affidati, nel campo dell'aviazione civile, dallo Stato o da altri Enti;
14. realizza, compatibilmente con i fini istituzionali, ogni iniziativa di comunicazione e promozione relativa all'attività aeronautica ed al traffico aeroturistico;
15. assicura il regolare espletamento di tutte le attività previste dall' della Legge 29 maggio 1954, n. 340 e ciò anche in relazione agli obblighi risultanti da accordi e convenzioni con le Amministrazioni e gli Enti di cui ai commi d) ed e) del successivo ;
16. su richiesta delle Amministrazioni ed Enti interessati, provvede ad assicurare la disponibilità dei mezzi occorrenti per soddisfare le esigenze relative all'istruzione e agli obblighi di volo del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti con i quali siano state stipulate apposite convenzioni al riguardo, salvo, anche in assenza di apposite convenzioni, la previsione di specifici obblighi di legge;
17. provvede ad assicurare le attività di protezione civile e/o di tutela ambientale previste dalla convenzione di cui al precedente , comma 5, n. 10.
Per il conseguimento degli scopi istituzionali l'Aero Club d'Italia può avvalersi degli Aero Club Federati delegando loro i necessari poteri.
Storico versioni
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