Capo V
Art. 11
11 / 12Poteri sostitutivi e abrogazioni
In vigore dal 13 giu 2013
1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l', commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi già attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all', comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li esercita con le modalità e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo.
3. Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all', comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 269, comma 3, il quarto periodo è abrogato;
b) nell'articolo 272, comma 2, il quarto e sesto periodo sono abrogati;
c) nell'articolo 281:
1) al comma 1 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate;
2) al comma 3 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate;
3) al comma 4 il secondo periodo è abrogato;
4) il comma 8 è abrogato;
5) il comma 11 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-13;59#art-11