Art. 8 · Lavori urgenti da eseguirsi fuori dal territorio nazionale
Titolo IICapo I

Art. 8

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Lavori urgenti da eseguirsi fuori dal territorio nazionale

In vigore dal 28 mag 2013
1. Il comandante del contingente, ovvero l'organo individuato dal Comando sovraordinato, se eventi imprevedibili lo impongono e dispone dei competenti organi tecnici, autorizza, con provvedimento motivato, l'esecuzione degli interventi necessari per assicurare l'operatività delle forze. 2. Degli interventi di cui al comma 1 è data immediata comunicazione alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa e agli organi tecnici di Forza armata, a cui vanno altresì trasmessi i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-13;49#art-8