Capo II
Art. 11
8 / 20Certificato di regolare esecuzione
In vigore dal 28 mag 2013
1. Per i lavori specificatamente militari e per quelli connessi a forniture di materiale militare fino all'importo di un milione di euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti la soglia di cui all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è in facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-13;49#art-11