Art. 6 · Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni di rinvio.

Art. 6

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Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni di rinvio.

In vigore dal 8 mag 2013
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: «agli , commi 1 e 3, 11, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, comma 2». 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 marzo 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Passera, Ministro dello sviluppo economico Balduzzi, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 3, foglio n. 311
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