Art. 6
6 / 6Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni di rinvio.
In vigore dal 8 mag 2013
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: «agli , commi 1 e 3, 11, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, comma 2».
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Passera, Ministro dello sviluppo economico
Balduzzi, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 3, foglio n. 311
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-05;41#art-6