Art. 2 · Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di paste speciali.

Art. 2

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Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di paste speciali.

In vigore dal 8 mag 2013
1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Paste speciali). - 1. È consentita la produzione di paste speciali. Per paste speciali si intendono le paste di cui all' contenenti ingredienti alimentari, diversi dagli sfarinati di grano tenero, rispondenti alle norme igienico-sanitarie. 2. Le paste speciali devono essere poste in vendita con la denominazione pasta di semola di grano duro o pasta di semolato di grano duro o pasta di semola integrale di grano duro, completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti. 3. Qualora nella preparazione dell'impasto siano utilizzate uova, la pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 8. 4. È altresì consentita la produzione di paste speciali mediante miscelazione di semola di grano duro e/o semolato di grano duro e/o semola integrale di grano duro nel rispetto delle denominazioni di vendita previste dall', comma 3, e dal comma 2 del presente articolo. 5. Nelle paste speciali secche, fresche o stabilizzate, i parametri analitici previsti all', comma 3, sono applicati esclusivamente alla materia prima di base impiegata; nella valutazione di tali parametri si deve tener conto sia del contributo apportato dalla materia prima impiegata, sia dell'effetto esercitato sul parametro analitico finale dall'ingrediente aggiunto, ovvero dagli ingredienti aggiunti; a tal fine, in fase di accertamento analitico, occorrerà verificare la ricetta all'origine, che dovrà essere resa disponibile dall'operatore alimentare su richiesta dell'organo di controllo.».
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