Art. 1
1 / 6Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta.
In vigore dal 8 mag 2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui all', comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 48, il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui alla legge n. 580 del 1967 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20-bis, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, se riproducono i predetti obblighi, contenere apposite disposizioni di rinvio per applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate;
Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonché considerate le disposizioni di cui alla direttiva 2009/39/CE, al Regolamento (CE) n. 41/2009 ed al Regolamento (CE) n. 1925/2006;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi dell'articolo 8 della direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2012;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute;
Emana
il seguente regolamento:
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta.
1. Il comma 4 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente:
«4. Fatte salve le paste destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché destinate all'esportazione, di cui dall'articolo 12, comma 1, per la fabbricazione della pasta secca è vietato l'utilizzo di sfarinati di grano tenero.».
2. Il comma 6 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente:
«6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all'uovo è ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere fissate particolari modalità di applicazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-05;41#art-1