Art. 9 · Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Art. 9

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Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

In vigore dal 3 giu 2013
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei."; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici."; c) il comma 3 è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-02-12;31#art-9