Art. 9
9 / 18Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
In vigore dal 3 giu 2013
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.";
c) il comma 3 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-02-12;31#art-9