Art. 5
5 / 18Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
In vigore dal 3 giu 2013
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: "in un determinato periodo di tempo" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi dalla data di rilascio";
2) alla lettera b), le parole: "in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di rilascio";
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio.";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che può essere modificato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilità. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fisse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione.";
c) al comma 2:
1) al punto A):
1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all'articolo 62;";
1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l'eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;";
1.3) alla lettera c), le parole: "siano costituite sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia" sono sostituite dalle seguenti: "rispettino le condizioni di cui al comma 9";
1.4) la lettera e) è soppressa;
1.5) alla lettera f), le parole: "i veicoli e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "i veicoli o i trasporti"e, al punto 2), le parole: "larghezza 2,50 m" sono sostituite dalle seguenti: "larghezza 2,55 m";
2) il punto B) è sostituito dal seguente:
"B) È altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità e purchè siano riconducibili sempre alla medesima tipologia:
a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii), 204, comma 2, lettere a) e b), e veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di cui all'articolo 203, comma 2, lettera h), adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi complementari;
b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera;
c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;
d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione, purchè non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore;
e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;
f) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti:
altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t;
g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;
h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m.
L'autorizzazione periodica è rilasciata su percorsi anche diversi o su elenchi di strade; non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e), f) e g) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell', comma 2, del codice.";
d) al comma 3, le parole: "i percorsi" sono sostituite dalle seguenti: "il percorso";
e) al comma 5:
1) dopo le parole: "di tipo periodico" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2, punto A),";
2) l'inciso: ", fatta salva la invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi," è soppresso;
3) le parole: "Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale per la motorizzazione";
4) dopo le parole: "fissati dall'articolo 62 del codice" sono inserite le seguenti: "; in tal caso viene meno l'obbligo della scorta, qualora imposta";
f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, e per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto B), è ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che:
a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la stessa è prescritta;
b) sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all';
c) siano rispettati i limiti di massa fissati dall'autorizzazione o, in mancanza, dall'articolo 62 del codice;
d) rimanga inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi.
Resta fermo l'indennizzo già corrisposto ai sensi dell', ove dovuto.
Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell'articolo 61 del codice, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fino al limite fissato dall'articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso.";
g) al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "L'impiego di specifiche attrezzature non deve determinare eccedenze superiori a 4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si configura l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora l'eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il solo rimorchio.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-02-12;31#art-5