Art. 3
3 / 5Decorrenza
In vigore dal 12 feb 2013
1. Le società assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali indicata all', anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-30;251#art-3