Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

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Ambito di applicazione

In vigore dal 12 feb 2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati; Visto, in particolare, l', della legge 12 luglio 2011, n. 120, che stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, ed il comma 2 del medesimo , che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione dello stesso, al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 settembre 2012; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente regolamento: Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento detta i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle società con azioni quotate.
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