Art. 83 · Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera
Capo XII

Art. 83

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Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera

In vigore dal 6 lug 2013
1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento unico o per ogni singola fase, che assicura lo svolgimento dei compiti stabiliti nel codice e nel presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-83