Capo XII
Art. 79
120 / 138Competenze
In vigore dal 6 lug 2013
1. Geniodife sovrintende alle attività tecniche per i nuovi approntamenti infrastrutturali realizzati fuori del territorio nazionale.
2. Le Forze armate, tramite gli organi esecutivi all'uopo preposti, sono responsabili della manutenzione e gestione delle infrastrutture utilizzate dai contingenti nazionali o che, comunque, ricadono sotto le responsabilità dell'Amministrazione militare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-79