Art. 73 · Pagamento delle spese in economia (art. 216, d.P.R. n. 170 del 2005)
Sez. II

Art. 73

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Pagamento delle spese in economia (art. 216, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Pagamento delle spese in economia (art. 216, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Per i lavori eseguiti direttamente a cura degli enti i pagamenti sono effettuati dall'ufficio amministrativo dell'ente, o per esso competente, sulla base di fondi specificatamente assegnati sui capitoli di manutenzione. 2. In maniera analoga si procede per i lavori autorizzati dagli organi esecutivi del Genio. 3. Per i lavori autorizzati da Geniodife o dagli organi tecnici di Forza armata, i pagamenti sono effettuati a mezzo di funzionari delegati individuati nell'ambito delle strutture amministrative più vicine agli organi esecutivi del Genio incaricati dell'esecuzione dei lavori. 4. Per i pagamenti delle paghe degli operai occasionali il responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori, tramite il reparto del Genio, garantisce che siano effettuati due pagamenti mensili, uno in acconto e l'altro a saldo. 5. Il pagamento dei cottimi e dei materiali può avvenire solo dopo che sia stata accertata la rispondenza di quanto eseguito o fornito alle prescrizioni tecniche di cui alle lettere ordinativo o alle scritture private. Le modalità di accertamento sono oggetto di apposite circolari emanate da Geniodife.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-73