Art. 70 · Contabilità delle spese di lavori in amministrazione diretta (art. 213, d.P.R. n. 170 del 2005)
Sez. II

Art. 70

37 / 138

Contabilità delle spese di lavori in amministrazione diretta (art. 213, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Contabilità delle spese di lavori in amministrazione diretta (art. 213, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati con fatture commerciali o note compilate dal direttore dei lavori relativamente a prelievi di materiali dai magazzini dell'Amministrazione. 2. Le fatture sono corredate del visto di buona esecuzione a firma del direttore dei lavori, trascritte in apposito registro e conservate complete dei riscontri di quietanza. 3. A corredo di ogni singola fattura sono conservate le copie degli atti concorsuali che hanno portato alla scelta del fornitore per l'acquisto dei materiali e i certificati di collaudo dei materiali, ove previsto, o i buoni di acquisto di cui al comma 5. 4. L'acquisto dei materiali è regolato da lettera ordinativo fino all'importo di 3.500 euro e da scrittura privata per importi superiori. 5. Nel caso di piccole provviste e di noli per importi non superiori a 1.500 euro, la fornitura è attuata con buoni di acquisto emessi dal direttore dei lavori o da suo delegato nei confronti dei fornitori. Alla fine di ogni mese, o prima se il lavoro è di durata inferiore, il fornitore emette fattura con riferimento ai buoni di acquisto emessi durante il mese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-70