Capo II
Art. 7
7 / 138Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO (art. 5, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)
In vigore dal 6 lug 2013
Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO
(, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)
1. La realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale, finanziate da Paesi alleati o da altre organizzazioni internazionali diverse dalla NATO, è disciplinata da appositi memorandum di intesa che regolano tutte le attività tecnico-amministrative, dalla programmazione al collaudo, anche in deroga alle procedure del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-7