Art. 68 · Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia (art. 185, d.P.R. n. 170 del 2005)
Capo XI

Art. 68

117 / 138

Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia (art. 185, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia (art. 185, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. L'esecuzione dei lavori in economia è autorizzata: a) da Geniodife, per i lavori di cui all'; b) dagli organi tecnici di Forza armata o dagli organi esecutivi del Genio per i lavori di cui all', che comportino manutenzione ordinaria, di cui all', comma 1; c) dagli organi esecutivi del Genio per i lavori necessari per la compilazione di progetti; d) dai comandanti degli enti per i lavori di minuto mantenimento, di cui all', comma 2. 2. I fondi per la realizzazione di lavori in economia, da eseguire a cura degli organi esecutivi del Genio e dei comandi degli enti, sono accreditati a favore dell'ente interessato dal centro di responsabilità per i capitoli di spesa di competenza. 3. Per gli interventi autorizzati da Geniodife e dagli organi tecnici centrali di Forza armata è necessaria la preventiva registrazione del decreto di impegno della spesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-68