Capo X
Art. 53
102 / 138Eccedenza su quanto è stato autorizzato e approvato (art. 235, d.P.R. n. 170 del 2005)
In vigore dal 6 lug 2013
Eccedenza su quanto è stato autorizzato e approvato
(art. 235, d.P.R. n. 170 del 2005)
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 228 del regolamento generale, l'organo di collaudo riferisce all'ente deputato all'approvazione del contratto e al responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-53