Art. 53 · Eccedenza su quanto è stato autorizzato e approvato (art. 235, d.P.R. n. 170 del 2005)
Capo X

Art. 53

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Eccedenza su quanto è stato autorizzato e approvato (art. 235, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Eccedenza su quanto è stato autorizzato e approvato (art. 235, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 228 del regolamento generale, l'organo di collaudo riferisce all'ente deputato all'approvazione del contratto e al responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-53