Art. 46 · Oggetto del collaudo (art. 223, d.P.R. n. 170 del 2005)
Capo X

Art. 46

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Oggetto del collaudo (art. 223, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Oggetto del collaudo (art. 223, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 215 del regolamento generale, l'ente deputato all'approvazione del contratto dispone il collaudo in corso d'opera ogniqualvolta lo ritenga necessario in relazione alle finalità dell'Amministrazione della difesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-46