Art. 42 · Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (articoli 192 e 193, d.P.R. n. 170 del 2005)
Capo IX

Art. 42

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Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (articoli 192 e 193, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (articoli 192 e 193, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Il fondo da porre a disposizione dell'Amministrazione risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato ha le seguenti destinazioni: a) rilievi, accertamenti e indagini preliminari, nonché eventuali prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; b) somme a disposizione per l'esecuzione di lavori in economia esclusi dall'appalto; c) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e spese per l'assicurazione dei dipendenti; d) spese per attività di consulenza o di supporto; e) spese per commissioni giudicatrici; f) spese per collaudi; g) imposta sul valore aggiunto; h) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte; i) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell', comma 3, del codice. 2. Per gli espropri si provvede con fondi resi disponibili sull'apposito capitolo di spesa. 3. I fondi messi a disposizione dalla NATO per la realizzazione dei progetti da essa finanziati hanno le seguenti destinazioni: a) spese per la progettazione, spese per ausili professionali per la direzione e l'assistenza dei lavori e oneri per i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; b) spese per i lavori e per gli imprevisti; c) spese per i collaudi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-42