Art. 25 · Disposizioni preliminari (art. 36, d.P.R. n. 170 del 2005)
Sez. IV

Art. 25

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Disposizioni preliminari (art. 36, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Disposizioni preliminari (, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. La programmazione degli interventi è attuata nell'ambito delle procedure previste dalle organizzazioni internazionali o dai memorandum d'intesa con il Paese alleato, in coordinamento con gli Stati maggiori di Forza armata interessati e con Geniodife.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-25