Art. 20 · Schede di progetto (art. 31, d.P.R. n. 170 del 2005)
Sez. III

Art. 20

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Schede di progetto (art. 31, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Schede di progetto (, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. La definizione di massima degli interventi da proporre per la programmazione è curata dagli organi tecnici centrali di Forza armata, in coordinamento con i comandi della NATO competenti per territorio, che provvedono alla redazione di schede di progetto in cui sono compresi i richiami alle motivazioni operative dell'intervento, delle modalità di intervento, dei costi e della loro ripartizione nel tempo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-20