Art. 15 · Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (art. 19, d.P.R. n. 170 del 2005)
Capo IV

Art. 15

29 / 138

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (art. 19, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento: a) verifica la legittimità dei sistemi di affidamento proposti dal responsabile per la fase di progettazione; b) verifica la conformità alle norme di legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli atti di invito; c) accerta, prima della pubblicazione del bando di gara, tramite il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, che non siano sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari difformi da quelle vigenti alla data di approvazione del progetto; d) assicura che sia messa a disposizione delle ditte concorrenti tutta la documentazione prevista a base di gara, compresi i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008; e) nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti; f) richiede all'Amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; g) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi di informazione connessi all'affidamento dei lavori, per le attività di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall', comma 8, del codice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-15