Capo VI
Art. 130
79 / 138Limiti di spesa (art. 3, decreto ministeriale 16 marzo 2006)
In vigore dal 6 lug 2013
Limiti di spesa
(, decreto ministeriale 16 marzo 2006)
1. Per le forniture di beni e servizi il ricorso alla procedura in economia è ammesso per importi inferiori a:
a) 130.000,00 euro per le acquisizioni di servizi, salvi quelli di cui all', comma 1, lettera b.2) del codice per i quali l'importo è di 200.000,00 euro;
b) 130.000,00 euro per le acquisizioni dei prodotti menzionati nell'allegato V del codice;
c) 200.000,00 euro per l'acquisizione degli altri beni.
2. Le soglie di cui al comma 1 sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dagli del codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-130