Art. 128 · Eventuali responsabilità per la provvista di materiali protetti da privativa (art. 39, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
Capo V

Art. 128

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Eventuali responsabilità per la provvista di materiali protetti da privativa (art. 39, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

In vigore dal 6 lug 2013
Eventuali responsabilità per la provvista di materiali protetti da privativa (, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. L'esecutore assume interamente ed esclusivamente a suo carico qualunque responsabilità e onere che derivino dal fatto di aver utilizzato materiali che risultino protetti da brevetti o da diritti di privativa, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa. L'esecutore si impegna a manlevare l'Amministrazione da tutte le conseguenze dannose che possono derivare dall'esito dell'eventuale lite. Resta comunque fermo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto pagando quanto già verificato e accettato e di agire per il risarcimento del danno. 2. L'obbligo dell'esecutore di manlevare l'Amministrazione da qualunque pretesa o azione da parte di terzi, per l'uso di materiali che si assumano protetti da brevetti o da privativa, permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria sia intentata dopo la conclusione del contratto. 3. Ferma restando la sua responsabilità, l'esecutore è obbligato a dare immediata comunicazione all'Amministrazione delle eventuali pretese di terzi relative all'utilizzazione di materiali protetti da brevetti o alla violazione di diritti di privativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-128