Art. 127 · Malafede, frode, grave negligenza nell'esecuzione del contratto (art. 37, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
Capo V

Art. 127

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Malafede, frode, grave negligenza nell'esecuzione del contratto (art. 37, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

In vigore dal 6 lug 2013
Malafede, frode, grave negligenza nell'esecuzione del contratto (, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. Nel caso di accertata malafede, frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, salve le eventuali sanzioni penali, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto pagando quanto già verificato e accettato e escutendo la cauzione, ovvero trattenendo, sugli eventuali crediti dell'esecutore, una somma pari all'importo della cauzione non versata. 2. In ogni caso è fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti e l'applicazione delle sanzioni concernenti l'esclusione dalle gare di cui all', comma 1, lettera f), del codice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-127