Capo IV
Art. 123
34 / 138Sospensione dei pagamenti (art. 44, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
In vigore dal 6 lug 2013
Sospensione dei pagamenti
(, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
l. Qualora all'esecutore siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da esso assunti, può sospendere in tutto o in parte, ferma l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento è comunicato all'esecutore nelle forme previste dall' del codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-123