Art. 122 · Ritardi nei pagamenti e interessi (art. 43, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
Capo IV

Art. 122

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Ritardi nei pagamenti e interessi (art. 43, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

In vigore dal 6 lug 2013
Ritardi nei pagamenti e interessi (, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. In caso di ritardo nei pagamenti spetta all'esecutore la corresponsione degli interessi secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sempre che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile all'esecutore, ovvero il pagamento non sia stato sospeso per i motivi di cui all' o a seguito di atto notificato da terzi o da altra Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-122