Art. 111 · Proroga dei termini (art. 26, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
Sez. II

Art. 111

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Proroga dei termini (art. 26, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

In vigore dal 6 lug 2013
Proroga dei termini (, decreto ministeriale n. 200 del 2000) l. Qualunque fatto dell'Amministrazione, anche se previsto in contratto, che obblighi l'esecutore a ritardare l'esecuzione dello stesso, dà diritto a una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-111