Art. 110 · Dilazione dei termini di approntamento (art. 25, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
Sez. II

Art. 110

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Dilazione dei termini di approntamento (art. 25, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

In vigore dal 6 lug 2013
Dilazione dei termini di approntamento (, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. Qualora, per motivi dovuti a causa di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, deve comunicare all'Amministrazione, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine di qualsiasi circostanza di forza maggiore da cui possa derivare ritardo o impossibilità di esecuzione del contratto. 2. L'Amministrazione, constatato inoppugnabilmente il ricorrere della causa di forza maggiore, può prolungare il termine di approntamento per un periodo corrispondente a quello in cui la constatata causa di forza maggiore ha reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-110