Art. 107 · Recesso dell'Amministrazione (art. 11, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
Capo II

Art. 107

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Recesso dell'Amministrazione (art. 11, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

In vigore dal 6 lug 2013
Recesso dell'Amministrazione (, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore restano acquisiti dall'Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-107