Art. 106 · Sospensione dell'esecuzione del contratto (art. 27, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
Capo II

Art. 106

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Sospensione dell'esecuzione del contratto (art. 27, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

In vigore dal 6 lug 2013
Sospensione dell'esecuzione del contratto (, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 308 del regolamento generale, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto. 2. Rientrano tra le circostanze speciali di cui all'art. 308, comma 2, del regolamento generale, le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione. 3. Il provvedimento che dispone la sospensione contiene specifica e adeguata motivazione circa la sussistenza e il contenuto delle esigenze di cui ai commi 1 e 2.
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