Art. 103 · Prezzi contrattuali (art. 7, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
Capo II

Art. 103

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Prezzi contrattuali (art. 7, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

In vigore dal 6 lug 2013
Prezzi contrattuali (, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. Salvo quanto previsto dall' del codice, i prezzi contrattuali s'intendono accettati dall'esecutore a suo rischio e sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che l'esecutore non abbia tenuto presente. 2. I singoli contratti possono prevedere pattuizioni diverse in materia di rischio di cambio o di revisione dei prezzi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-103