Art. 10 · Competenze di Geniodife (art. 2, comma 6, d.P.R. n. 170 del 2005)
Capo III

Art. 10

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Competenze di Geniodife (art. 2, comma 6, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Competenze di Geniodife (, comma 6, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Alle attività del Genio di cui all' sovrintende Geniodife per gli aspetti tecnici e amministrativi, fatta salva la competenza di Teledife per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 e OS 19, di cui all'allegato «A» del regolamento generale, ove assumano carattere preminente nell'appalto. 2. Per assolvere gli incombenti di competenza, Geniodife si avvale degli organi tecnici di Forza armata, dei comandi e degli organi esecutivi del Genio dislocati sul territorio nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-10