Art. 3
3 / 3Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 15 set 2012
1. La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», conforme al modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo che le amministrazioni comunali non decidano tempi più contenuti. I Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» già rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».
2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui all' deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle norme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2012
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 158
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-07-30;151#art-3