Art. 3
3 / 5Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
In vigore dal 29 set 2012
1. Dopo l' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. (Funzioni e compiti dei direttori regionali e interregionali). - 1. Fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali, pianificano, coordinano e controllano, in posizione di sovraordinazione, le attività dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.
2. Ai direttori regionali e interregionali sono attribuite le seguenti funzioni:
a) proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale;
b) attribuzione ai comandanti provinciali, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, di incarichi e responsabilità di specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse;
c) programmazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale;
d) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale o interregionale e per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;
e) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali, nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali;
f) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
g) formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a materie riguardanti i servizi d'istituto;
h) definizione a livello regionale, previo assenso del Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso pubblico e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale.
3. Il direttore regionale e interregionale in caso di assenza o impedimento è sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-07-19;159#art-3